Sez. 2, Sentenza n. 1326 del 26/01/2004 (Rv. 569668 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Omissione dell'integrazione - Costituzione spontanea del litisconsorte oltre il termine, ma non oltre l'udienza fissata - Inammissibilità del'impugnazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Qualora la parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. si sia costituita spontaneamente dopo la scadenza del termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione, ma non successivamente all'udienza fissata ai sensi del secondo comma dell'art. 331 cit., non si determina la inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo perseguito dall'atto di integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)