Sez. 1, Sentenza n. 10321 del 09/09/1992 (Rv. 478675 - 01)
Arbitrato - Equità (arbitri amichevoli compositori) | Compromesso - Decisione secondo equità affidata agli arbitri rituali - Decisione dei medesimi secondo diritto in caso di ravvisata coincidenza con l'equità - Mancata enunciazione delle ragioni della coincidenza - Inizio di eccesso di potere - Esclusione.
Arbitrato - Equità (arbitri amichevoli compositori)
Qualora il compromesso affidi agli arbitri rituali il compito di decidere secondo equità è nel potere dei medesimi applicare il diritto ogni volta in cui ravvisino la sua coincidenza con l'equità, senza che ciò comporti vizio di eccesso di potere nel caso in cui non siano state enunciate le specifiche ragioni di siffatta, ritenuta coincidenza, oggetto di un apprezzamento che si sottrae ad ogni censura, in quanto un controllo su di esso equivarrebbe ad un sindacato sul retto esercizio dei poteri equitativi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)