Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011 (Rv. 618516 - 01)
ARBITRATO - EQUITÀ (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) | Decisione secondo diritto - "Error in procedendo" - Sussistenza - Conseguenze - Nullità - Onere di provare la mancata coincidenza con la decisione secondo equità - Necessità - Esclusione.
ARBITRATO - EQUITÀ (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI)
Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore "in procedendo", come tale denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)