Sez. 3, Sentenza n. 5770 del 10/06/1998 (Rv. 516318 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Dichiarazione falsa o reticente dell'assicurato - Annullabilità del contratto - Condizioni.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE
In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)