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Sez. 3, Sentenza n. 3165 del 04/03/2003 (Rv. 560821 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Dichiarazione falsa o reticente - Annullabilità del contratto - Condizioni - Giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o reticenti - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560821-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892, cod. civ., quando si verificano, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulle reticenze del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di assicurazione contro il rischio d'incendio di un immobile, aveva reputato rilevante al fine dell'annullamento del contratto la circostanza che, nonostante una clausola del medesimo prevedesse che tutte le strutture dovevano essere in materiale incombustibile, l'assicurato avesse taciuto l'esistenza di strutture di legno, ed aveva giudicato quindi ininfluente che le stesse erano state trattate con sostanze ignifughe).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)