Sez. 3, Sentenza n. 2740 del 25/02/2002 (Rv. 552520 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Dichiarazione falsa o reticente dell'assicurato - Annullabilità del contratto - Condizioni - Riferimento al momento di formazione del contratto - Necessità.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE
In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verificano simultaneamente, al momento della formazione del contratto, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave. Ciò in quanto ai fini dell'annullabilità del contratto per vizio del consenso, bisogna aver riguardo al momento della sua conclusione e non a quello del pagamento del premio, che segna solo il momento dal quale diventa efficace l'obbligo dell'assicuratore di prestare la garanzia, in forza di un contratto già perfetto, per la sua natura consensuale, fin dal momento dell'incontro delle dichiarazioni di volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)