Sez. U, Sentenza n. 955 del 18/02/1989 (Rv. 461943 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Le Disposizioni dell'art. 340 cod. proc. civ., in tema di facoltà di scelta fra appello immediato ed appello differito avverso la sentenza non definitiva, trovano applicazione anche nel rito del lavoro, in quanto non derogate e compatibili con le norme processuali dell'art. 420 cod. proc. civ.. pertanto, qualora il pretore, in funzione di giudice del lavoro, abbia declinato la propria giurisdizione in ordine a domanda proposta dall'attore contro uno dei convenuti, e, con la stessa sentenza, abbia anche affermato la giurisdizione medesima su domanda contro altro convenuto, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'esame del merito, deve escludersi che tale seconda pronuncia, avente natura non definitiva, possa essere impugnata con appello immediato dalla parte che abbia fatto riserva di gravame differito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)