Sez. L, Sentenza n. 1084 del 14/02/1990 (Rv. 465333 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - RISERVA D'APPELLO - PROPOSIZIONE - TERMINE - DISCIPLINA EX ART. 340, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - TERMINE ALTERNATIVO PREVISTO DALLA DISPOSIZIONE CITATA - CARATTERE ACCELERATORIO E NON FACOLTATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - RISERVA D'APPELLO - PROPOSIZIONE - TERMINE - DISCIPLINA EX ART. 340, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - TERMINE ALTERNATIVO PREVISTO DALLA DISPOSIZIONE CITATA - CARATTERE ACCELERATORIO E NON FACOLTATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Anche nel rito del lavoro sono ammissibili sentenze non definitive su questioni di merito, avverso le quali la riserva d'appello - trovando applicazione la disciplina ordinaria dettata dall'art. 340, primo comma, cod. proc. civ. - deve essere fatta entro il termine, di natura decadenziale, di trenta giorni per appellare, mentre il termine alternativo previsto dalla norma citata, che consente la riserva non oltre la prima udienza successiva, ha carattere acceleratorio, e non già facoltativo, e quindi riguarda l'ipotesi in cui tale prima udienza preceda la scadenza del termine naturale di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. (trenta giorni dalla notificazione della sentenza). (V 955/89, mass n 461943; (V 5300/86, mass n 447871).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)