Sez. 6, Sentenza n. 2047 del 23/11/1973 Ud. (dep. 09/03/1974) Rv. 126444 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - TRASFERIMENTO DI ARMI DENUNZIATE, FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DELLA AUTORITA DI PS - OBBLIGO DI RIPETERE LA DENUNZIA - INOTTEMPERANZA - REATO DI DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI - SUSSISTENZA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - TRASFERIMENTO DI ARMI DENUNZIATE, FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DELLA AUTORITA DI PS - OBBLIGO DI RIPETERE LA DENUNZIA - INOTTEMPERANZA - REATO DI DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI - SUSSISTENZA.*
Colui che intende effettuare il trasporto di armi e munizioni, regolarmente denunziate ai sensi dell'art 38 del tu delle leggi di ps, da una localita all'altra del territorio nazionale, appartenenti a distinte circoscrizioni dell'autorita di ps, deve ripetere la denunzia in osservanza dell'art 58 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico. Qualora egli non osservi il citato art 58, incorre nel reato di detenzione abusiva di armi (art 697 cod pen), risultando frustrata, in tale ipotesi, la chiara finalita della norma regolamentare, intesa ad assicurare che ciascuna autorita di ps sappia dell'esistenza, nella propria circoscrizione, di armi e munizioni presso privati, e si trovi quindi in grado di fronteggiare qualsiasi eventualita per garantire l'ordine pubblico. Non occorre invece il rinnovo della denunzia di armi e munizioni, allorche il relativo trasferimento, ad opera del detentore, avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione dell'autorita di ps alla quale il materiale fu gia denunziato, essendo superfluo portare a cognizione dell'organo amministrativo un fatto di cui esso e gia stato reso edotto. (V 110681, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Legge 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)