Sez. 1, Sentenza n. 11693 del 19/10/1982 Ud. (dep. 19/10/1982) Rv. 156538 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMA COMUNE DA SPARO - OBBLIGO DI DENUNCIA - OBBLIGO DI RIPETERE LA DENUNCIA IN CASO DI TRASFERIMENTO - RATIO DELLE DISPOSIZIONI - CONSEGUENZE.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMA COMUNE DA SPARO - OBBLIGO DI DENUNCIA - OBBLIGO DI RIPETERE LA DENUNCIA IN CASO DI TRASFERIMENTO - RATIO DELLE DISPOSIZIONI - CONSEGUENZE.*
Lo scopo cui è diretto l'Obbligo della denuncia delle armi è quello di porre l'autorità di pubblica sicurezza in condizione di conoscere le persone che hanno la disponibilità delle armi stesse, la quantità e la qualità di queste ed il luogo in cui le medesime si trovano, in modo da rendere possibile qualsiasi controllo che venisse ritenuto opportuno o necessario. A questo stesso scopo è diretta, altresì, la norma che impone l'Obbligo di rinnovare la denuncia nel caso di trasferimento dell'arma da una località ad un'altra, sì che l'inosservanza di questa seconda disposizione non può frustrare l'intendimento del legislatore, determinando, in pratica, la detenzione illegale dell'arma, in quanto la pubblica sicurezza, nella cui circoscrizione l'arma è stata spostata, non viene portata a conoscenza del fatto e non è, quindi, in condizione, ove si presenti la necessità, di esercitare il controllo sopra indicato. (Conf mass n 150606; (Conf mass n 148861; (Conf mass n 148856; (Conf mass n 148840; (Conf mass n 126444, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)