Sez. 2, Sentenza n. 672 del 23/01/1998 Cc. (dep. 18/02/1999) Rv. 212767 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Specificazione dei motivi di ricorso - Riferimento ad atti od attività processuali - Mancanza - AMMissibilità - Esclusione - Fattispecie: dedotta inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche - Mancata indicazione dei decreti autorizzativi che si assumono mancanti o carenti.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attività processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva genericamente dedotto la inutilizzabilità delle effettuate intercettazioni telefoniche per omessa motivazione dei decreti autorizzativi, senza però specificare a quale tra i tanti decreti (di prima autorizzazione, di proroga, di convalida) attenesse la doglianza, non consentendo, in tal modo, alla Corte di verificare la aderenza, in concreto, della singola motivazione ai principi dettati in tale materia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)