Sez. 6, Sentenza n. 44774 del 08/10/2015 Ud. (dep. 09/11/2015) Rv. 265343 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Specificità dei motivi di ricorso - Riferimento ad atti o attività processuali - Mancanza - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, la proposizione di questioni nuove è possibile nei soli limiti della cognizione propria della Corte di cassazione, che si caratterizza per l'impossibilità di accedere agli atti e di apprezzarne il merito del contenuto e per l'immediata pacifica evidenza del contesto in fatto, atteso che, diversamente, sussiste l'onere specifico del ricorrente di porre a disposizione tutti gli elementi indispensabili per la ricostruzione fattuale che costituisce il presupposto della eccezione proposta (Fattispecie in tema di truffa, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata eccepita la mancanza di una specifica volontà punitiva nella querela, che, tuttavia, non era stata acquisita al processo, nè prodotta dalla parte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)