diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1860 del 02/05/1997 Cc. (dep. 02/06/1997) Rv. 208290 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Legittimazione del Procuratore generale presso la corte di appello ad impugnare i provvedimenti del Tribunale del riesame - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208290-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Il procuratore generale presso la corte d'appello non è legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal tribunale della libertà per il principio generale secondo il quale quando la legge indica il pubblico ministero legittimato a svolgere una determinata attività presso un ufficio giudiziario, si riferisce all'ufficio dell'accusa istituito presso tale ufficio, e gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. si limitano a fare riferimento al solo "pubblico ministero", né può estendersi in via analogica la disposizione, di carattere eccezionale, contenuta nell'art. 570 cod proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)