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Sez. 1, Sentenza n. 266 del 19/01/1998 Cc. (dep. 28/02/1998) Rv. 209849 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame - Legittimazione del procuratore generale presso la corte d'appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209849-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO

Avverso i provvedimenti adottati dal tribunale del riesame possono proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.311, comma 1, c.p.p., nel testo introdotto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996 n.553, convertito con modifiche nella L.23 dicembre 1996 n.652, il pubblico ministero presso il detto tribunale e quello (se diverso)che aveva chiesto l'applicazione della misura, con esclusione, quindi, del procuratore generale presso la corte d'appello, la cui legittimazione non potrebbe neppure farsi derivare, per analogia, dal disposto di cui all'art.608, comma 1, c.p.p., che attribuisce al detto organo soltanto il potere di ricorrere per cassazione "contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)