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Sez. 6, Sentenza n. 5190 del 22/11/1997 Cc. (dep. 03/02/1998) Rv. 210827 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame o dell'appello cautelare - Legittimazione ad impugnare detti provvedimenti da parte del procuratore generale presso la corte di appello - Esclusione - Legittimazione esclusiva del procuratore della Repubblica presso il tribunale decidente - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210827-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO

L'organo legittimato a ricorrere per cassazione avverso i provvedimenti emessi in materia di libertà personale dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. è esclusivamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale decidente, valendo il principio per cui, quando la legge indica, quale organo abilitato a svolgere una determinata funzione presso un ufficio giudiziario, il pubblico ministero, si riferisce all'ufficio dell'accusa funzionalmente istituito presso tale ufficio. È pertanto inammissibile il ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il tribunale decidente. (Conf., Cass., sez. VI, sent. n. 333, c.c. 29 gennaio 1988, P.M. in proc. De Barre, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)