Sez. 5, Sentenza n. 11571 del 17/05/2006 (Rv. 590097 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | "Ratio" - Conseguenze - Crediti d'imposta dichiarati dal contribuente, ma non sottoposti al vaglio dell'Amministrazione finanziaria - Incontestabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La disciplina del condono tributario persegue il fine di definire le controversie pendenti e di prevenire eventuali future vertenze a condizioni di particolare favore per il contribuente in relazione ai tributi non ancora pagati e non è pertanto, invocabile per conseguire la ripetizione di somme già pagate ed asseritamente non dovute, mentre del tutto estranea alla "ratio" di detta disciplina è la (pretesa) consolidazione di crediti d'imposta dichiarati dal contribuente, ma non sottoposti al vaglio dell'Amministrazione finanziaria, che diventerebbero incontestabili, ancorché in tutto o in parte insussistenti, per il solo fatto che il contribuente abbia ritenuto di usufruire del più favorevole trattamento, presentando la prescritta dichiarazione integrativa, pagando gli importi dovuti in base alle disposizioni della legge di condono e così definendo il rapporto per il periodo d'imposta cui la dichiarazione stessa si riferisce; e ciò data la natura del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)