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Sez. 5, Sentenza n. 13854 del 23/07/2004 (Rv. 574918 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Pronuncia di estinzione del giudizio (relativo ad avvisi di rettifica di dichiarazioni IVA) per cessazione della materia del contendere, a seguito di definizione automatica ex art. 49 della legge n. 413 del 1991 - Efficacia di giudicato sostanziale limitata al solo venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio - Configurabilità - Conseguenze - Consolidamento dei crediti di imposta dichiarati dal contribuente per gli anni oggetto del condono, ma non sottoposti al vaglio dell'amministrazione finanziaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574918-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la pronuncia di estinzione del giudizio - concernente l'impugnazione di avvisi di rettifica di dichiarazioni IVA - per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuta definizione delle pendenze tributarie (nella fattispecie, definizione automatica ex art. 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), comporta, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, e, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, diversa da quella limitata all'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che deve escludersi che dalla suddetta pronuncia possa derivare il consolidamento dei crediti d'imposta esposti dal contribuente nelle dichiarazioni IVA oggetto di rettifica da parte dell'ufficio tributario.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)