Sez. 1, Sentenza n. 9646 del 16/11/1994 (Rv. 488630 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Somme indebite - Ripetizione - Disciplina del condono tributario - Inapplicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
La disciplina del condono tributario persegue il fine di definire le controversie pendenti e di prevenire eventuali future vertenze a condizioni di particolare favore per il contribuente in relazione ai tributi non ancora pagati e non è pertanto, invocabile per conseguire la ripetizione di somme già pagate ed asseritamente non dovute, mentre del tutto estranea alla "ratio" di detta disciplina è la (pretesa) consolidazione di crediti d'imposta dichiarata dal contribuente, ma non sottoposti al vaglio dell'Amministrazione finanziaria e che diventerebbero incontestabili, ancorché in tutto o in parte insussistenti, per il solo fatto che il contribuente abbia ritenuto di usufruire del più favorevole trattamento, presentando la prescritta dichiarazione integrativa, pagando gli importi dovuti in base alle disposizioni della legge di condono e così definendo il rapporto per il periodo d'imposta cui la dichiarazione stessa si riferisce.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)