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Sez. 1, Sentenza n. 11185 del 22/08/2001 (Rv. 549031 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE | Dissidio tra i soci - Ricomprensione - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549031-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE

Nelle società di persone, lo scioglimento per insanabile dissidio sorto tra i soci presuppone che la situazione di conflitto renda impossibile il raggiungimento dei fini sociali.(Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto comprovata la impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale per il fatto che il dissidio tra i soci, iniziato con una ispezione che aveva posto in rilievo alcune irregolarità, era proseguito con la delibera di esclusione di uno di essi dalla compagine sociale, delibera che aveva dato luogo ad una complessa controversia, ed era stata dichiarata illegittima dalla stessa Corte, ed aveva determinato la mancata approvazione del bilancio per diversi anni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)