Sez. 1, Sentenza n. 6410 del 15/07/1996 (Rv. 498576 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE | Dissidio tra i soci - Ricomprensione - Condizioni.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE
Il dissidio tra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 cod. civ. tra le cause di scioglimento delle società personali, può risolversi in quella generale contemplata dal n. 2 del citato articolo, quando il conflitto tra i soci sia tale da rendere "impossibile" il conseguimento dell'oggetto sociale anche qualora si tratti di rapporti fra socio accomandante e socio accomandatario (nella specie, relativamente all'approvazione del bilancio). Tuttavia non può considerarsi tale il conflitto causato da "gravi inadempienze" di uno dei soci, dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati estromettendo quello inadempiente a norma dell'art. 2286 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2286
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)