Sez. L, Sentenza n. 7776 del 21/10/1987 (Rv. 455612 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REATI CONNESSI CON IL RAPPORTO DI LAVORO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REATI CONNESSI CON IL RAPPORTO DI LAVORO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'imputazione per reati connessi con il rapporto di lavoro non costituisce di per sè giusta causa di licenziamento, ove non sia anche dimostrata la colpevolezza del dipendente, atteso che il datore di lavoro, finché non sia fornita la prova degli addebiti contestati in Sede penale, è sufficientemente tutelato dalla sospensione cautelare - ai sensi della disciplina collettiva applicabile - del lavoratore sospettato d'infedeltà. (V 5841/85, mass n 442694).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)