Sez. L, Sentenza n. 1410 del 24/02/1990 (Rv. 465513 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - IMPUTAZIONE DEL LAVORATORE IN SEDE PENALE - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - LICENZIAMENTO PER FATTI DI INADEMPIENZA PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IMPUGNAZIONE - DIMOSTRAZIONE DI TALI FATTI - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - VALUTAZIONE DEGLI STESSI - OBBLIGO DEL GIUDICE ADITO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - IMPUTAZIONE DEL LAVORATORE IN SEDE PENALE - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - LICENZIAMENTO PER FATTI DI INADEMPIENZA PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IMPUGNAZIONE - DIMOSTRAZIONE DI TALI FATTI - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - VALUTAZIONE DEGLI STESSI - OBBLIGO DEL GIUDICE ADITO - CONDIZIONI.*
L'imputazione mossa al lavoratore per reati connessi al rapporto di lavoro non costituisce di per sè giusta causa di licenziamento ove non sia dimostrata anche la colpevolezza del dipendente, atteso che il datore di lavoro, finché non sia fornita la prova degli addebiti contestati in Sede penale, è sufficientemente tutelato dalla sospensione cautelare da lui adottabile nell'Esercizio del suo potere direttivo ed organizzativo, con il corrispondente Obbligo di corrispondere la retribuzione, stante l'unilateralità della rinunzia alla prestazione lavorativa, salva l'esistenza di specifiche Disposizioni pattizie di diversa portata. Peraltro, qualora il datore di lavoro abbia provveduto al licenziamento adducendo fatti d'inadempienza tali, determini delle Disposizioni della contrattazione collettiva applicabile, da determinare il venir meno della fiducia nel suo dipendente, il giudice adito in Sede di impugnazione del relativo atto, deve procedere - a meno che non si configuri una pregiudizialità penale - all'autonomo accertamento di tali fatti, la cui dimostrazione è Onere del datore di lavoro stesso (ex art. 5 della legge n. 604 del 1966), il quale può all'uopo anche riferirsi ad emergenze del processo penale contemporaneamente pendente (ed eventualmente al contenuto della successiva sentenza), la cui valutazione non è eludibile dal detto giudice ove si tratti di circostanze decisive ai fini del giudizio. (V 7776/87, mass n 455612; (V 8658/87, mass n 456117; (V 5841/85, mass n 442694).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)