Sez. 6, Sentenza n. 36583 del 26/06/2012 Cc. (dep. 21/09/2012) Rv. 253539 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione verso la Romania - Persona condannata anche in base a prove acquisite fuori dal contraddittorio - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Non è di ostacolo all'estradizione richiesta dallo Stato estero, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio, poiché i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, essendo solo sufficiente che venga salvaguardato il nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)