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Sez. 6, Sentenza n. 4288 del 10/12/2012 Cc. (dep. 29/01/2013) Rv. 254469 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva - Persona condannata anche in base a prove acquisite fuori dal contraddittorio - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254469-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Non è di ostacolo all'estradizione richiesta dallo Stato estero, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti della persona da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa in assenza di contraddittorio e ritrattate all'esito di pressioni esercitate nei suoi confronti, quando la decisione dell'autorità estera si fondi anche su altri elementi di prova e le suddette dichiarazioni non siano state il motivo esclusivo o prevalente della condanna. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalle autorità romene).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)