diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 53341 del 12/09/2018 Cc. (dep. 28/11/2018) Rv. 275180 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Alienazione di cose deperibili - Sequestro preventivo - Applicazione per analogia - Ammissibilità - Fattispecie
Stato
decisa il 2018-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275180-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di disciplina del sequestro, non viola il divieto di analogia "in malam partem" l'applicazione al sequestro preventivo della disposizione dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la facoltà dell'autorità giudiziaria di disporre la vendita o la distruzione di beni deperibili sottoposti a sequestro probatorio. (Fattispecie nella quale la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la vendita di alcuni animali presenti in un'azienda agricola, sottoposti a sequestro preventivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260 com. 3, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Preleggi art. 14, Costituzione art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)