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Sez. 1, Sentenza n. 2939 del 17/10/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258392 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedibilità di ufficio - Esclusione - Violazione del divieto - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258392-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato la nullità assoluta del provvedimento di confisca emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di sollecitazione proveniente dalla cancelleria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)