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Sez. 3, Sentenza n. 10108 del 21/01/2016 Ud. (dep. 11/03/2016) Rv. 266714 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedibilità di ufficio - Esclusione - Violazione del divieto - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266714-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato la nullità assoluta del provvedimento di individuazione dei beni oggetto di confisca adottato dal giudice dell'esecuzione su istanza della cancelleria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)