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Sez. 1 - , Sentenza n. 23525 del 18/05/2021 Cc. (dep. 16/06/2021) Rv. 281396 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedibilità di ufficio - Esclusione - Violazione del divieto - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281396-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio provvedimento, adottato dal giudice dell'esecuzione su istanza della cancelleria, di confisca e distruzione di opere d'arte di cui era stata accertata la falsità con sentenza irrevocabile che non si era pronunciata sulla sorte delle stesse sottoposte a sequestro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)