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Sez. 1, Sentenza n. 4734 del 23/07/1981 (Rv. 415466 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI - RICHIESTA DI SEPARAZIONE PROPOSTA DA ENTRAMBI I CONIUGI - RIUNIONE DELLE DOMANDE CON LA FISSAZIONE DI UN'UNICA UDIENZA DI COMPARIZIONE - PRESENZA DEI DUE RICORRENTI - CONSEGUENTE LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - INCONTESTABILITA - ASSENZA DI UNO DEI CONIUGI IN ALTRA UDIENZA DELLA STESSA FASE PRESIDENZIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415466-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI - RICHIESTA DI SEPARAZIONE PROPOSTA DA ENTRAMBI I CONIUGI - RIUNIONE DELLE DOMANDE CON LA FISSAZIONE DI UN'UNICA UDIENZA DI COMPARIZIONE - PRESENZA DEI DUE RICORRENTI - CONSEGUENTE LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - INCONTESTABILITA - ASSENZA DI UNO DEI CONIUGI IN ALTRA UDIENZA DELLA STESSA FASE PRESIDENZIALE - IRRILEVANZA.*

In tema di separazione personale dei coniugi, la comparizione dello istante all'udienza presidenziale, ai sensi dell'art 707 cod proc civ, consolida irretrattabilmente gli effetti della domanda, nel senso che l'eventuale successiva assenza dell'istante medesimo, in una seconda udienza di comparizione che il Presidente ritenga di fissare per rinnovare il tentativo di conciliazione, non puo piu operare come condizione legale risolutiva degli indicati effetti, secondo la previsione del secondo comma della citata norma. Pertanto, qualora entrambi i coniugi abbiano richiesto allo stesso tribunale la separazione, e le relative domande siano state riunite con la fissazione di un'unica udienza di comparizione personale, la presenza dei due ricorrenti in detta udienza e di per se sufficiente a legittimare il provvedimento di riunione, ed a rendere incontestabile, per ragioni di connessione, la Competenza territoriale del giudice adito, restando a tal fine irrilevante che uno dei coniugi resti poi assente nella prosecuzione, in altra udienza, di quella fase presidenziale del procedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 707 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)