Sez. U, Sentenza n. 31312 del 26/06/2002 Cc. (dep. 19/09/2002) Rv. 222044 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Sentenza di non luogo a procedere - Impugnazione - Termini - Applicabilità dell'art. 585 cod. proc. pen. - Sussistenza - Fondamento.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di termini di impugnazione, poiché l'art. 585 cod. proc. pen. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all'impugnazione avverso sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti e, in particolare, trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, quello di quindici giorni di cui al comma 1, lett. a), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall'art. 424, comma 4, dello stesso codice, allorché la motivazione sia depositata entro quest'ultimo termine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)