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Sez. L, Sentenza n. 548 del 23/01/1988 (Rv. 457052 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - COMMERCIANTI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE SECONDO LE NORME SULLE ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ RELATIVA - DISCIPLINA EX ART. 2 TER, PRIMI TRE COMMI, DEL DECRETO LEGGE N. 30 DEL 1974 A FAVORE DEI PENSIONATI A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI - PRESUPPOSTI - CONTINUAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO - PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLE ASSICURAZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457052-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - COMMERCIANTI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE SECONDO LE NORME SULLE ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ RELATIVA - DISCIPLINA EX ART. 2 TER, PRIMI TRE COMMI, DEL DECRETO LEGGE N. 30 DEL 1974 A FAVORE DEI PENSIONATI A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI - PRESUPPOSTI - CONTINUAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO - PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLE ASSICURAZIONI - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dei primi tre commi dell'art. 2 ter del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30 (aggiunto a tale decreto, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali, dalla legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114 e riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 1987), il diritto alla liquidazione della pensione secondo le norme sulla Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, previsto dalle citate Disposizioni a favore del pensionato a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, o, a norma del quarto comma dello stesso articolo, il diritto alla correlativa pensione di riversibilità a favore dei superstiti, presuppone che tale pensionato abbia, dopo il pensionamento a carico della gestione speciale, continuato a lavorare nell'ambito di un rapporto di lavoro non più autonomo ma subordinato, escluso il ricorso alla prosecuzione volontaria dell'Assicurazione, tenuto conto, in particolare, che detto articolo è norma di stretta interpretazione, che l'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 vieta la contribuzione volontaria dopo il pensionamento e che la parificazione fra contributi volontari ed obbligatori è limitata a determinati effetti. (V 5820/82, mass n 423564; (V 1879/81, mass n 412567).*

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 1, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)