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Sez. L, Sentenza n. 5820 del 06/11/1982 (Rv. 423564 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - PENSIONATO A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, PER GLI ARTIGIANI E PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PREVISTA DALLE NORME SULL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI - PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - PRESUPPOSTO - CONTINUAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA NON PIÙ IN MODO AUTONOMO MA IN UN RAPPORTO SUBORDINATO.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423564-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - PENSIONATO A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, PER GLI ARTIGIANI E PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PREVISTA DALLE NORME SULL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI - PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - PRESUPPOSTO - CONTINUAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA NON PIÙ IN MODO AUTONOMO MA IN UN RAPPORTO SUBORDINATO.*

I primi tre commi dell'art. 2 ter del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30 (aggiunto al predetto decreto, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali, dalla legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114) stabiliscono che il pensionato a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto alla liquidazione della pensione prevista dalle norme sulla Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge e la contestuale revoca della precedente pensione, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nella Assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali e che, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sono considerati utili anche i contributi eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale o di un supplemento di essa. Pertanto, il diritto alla liquidazione della pensione secondo le norme sulla Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, previsto dalle Disposizioni citate a favore del pensionato a carico delle anzidette gestioni speciali (o, a norma del quarto comma dello stesso articolo, il diritto alla correlativa pensione di riversibilità a favore dei superstiti), presuppone che tale pensionato abbia, dopo il pensionamento a carico della gestione speciale, continuato a lavorare nell'ambito di un rapporto di lavoro non più autonomo ma subordinato. (Conf 4648/82, mass n 422607; (Conf 1879/81, mass n 412567).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)