diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1879 del 02/04/1981 (Rv. 412567 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - PENSIONATO A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, PER GLI ARTIGIANI E PER GLI ESERCENTI ATTIVITA COMMERCIALI - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PREVISTA DALLE NORME SULL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI - PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - PRESUPPOSTO - CONTINUAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO DELLA ATTIVITA LAVORATIVA NON PIU IN MODO AUTONOMO MA IN UN RAPPORTO SUBORDINATO.*
Stato
decisa il 1981-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412567-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - PENSIONATO A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, PER GLI ARTIGIANI E PER GLI ESERCENTI ATTIVITA COMMERCIALI - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PREVISTA DALLE NORME SULL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI - PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - PRESUPPOSTO - CONTINUAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO DELLA ATTIVITA LAVORATIVA NON PIU IN MODO AUTONOMO MA IN UN RAPPORTO SUBORDINATO.*

I primi tre commi dell'art 2 ter del DL 2 marzo 1974 n 30 (aggiunto al predetto decreto, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali, dalla legge di conversione 16 aprile 1974 n 114) stabiliscono che il pensionato a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita commerciali ha diritto alla liquidazione della pensione prevista dalle norme sulla Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge e la contestuale revoca della precedente pensione, 'quando tutti i requisiti risultino perfezionati nella Assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni specialì e che, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, 'sono considerati utili anche i contributi eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale o di un supplemento di essà. Pertanto, il diritto alla liquidazione della pensione secondo le norme sulla Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, previsto dalle Disposizioni citate a favore del pensionato a carico delle anzidette gestioni speciali (o, a norma del quarto comma dello stesso articolo, il diritto alla correlativa pensione di riversibilita a favore dei superstiti), presuppone che tale pensionato abbia, dopo il pensionamento a carico della gestione speciale, continuato a lavorare nell'ambito di un rapporto di lavoro non piu autonomo ma subordinato.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)