Sez. 1, Sentenza n. 4644 del 20/04/1993 (Rv. 481931 - 01)
Giurisdizione volontaria - Provvedimenti - Impugnazioni e reclami - In genere | Provvedimenti camerali relativi all'affidamento di minori - Natura - Provvedimenti emessi dalla Corte di Appello in sede di reclamo - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Giurisdizione volontaria - Provvedimenti - Impugnazioni e reclami - In genere
I provvedimenti camerali (ex art. 38 disp. att. cod. civ., doppiamente novellato dall'art. 22 legge n. 151 del 1975 e dall'art. 68 legge n. 184 del 1983) relativi all'affidamento di minori non hanno natura contenziosa, perché non risolvono controversie (in senso tecnico) su diritti soggettivi contrapposti, essendo unicamente diretti a regolare l'esercizio della potestà ("munus") dei genitori (legittimi o naturali) nell'interesse preminente della prole, e possono essere in ogni tempo modificati o revocati dal giudice che li ha emessi per motivi (originari o sopravvenuti) di legittimità o di merito, con la conseguenza che, se emessi dalla Corte d'appello in sede di reclamo, non sono ricorribili a norma dell'art. 111 Cost., in ragione della loro decisorietà e non definitività e della correlata inettitudine al passaggio in giudicato, ancorché siano dedotte irritualità del procedimento, comprese quelle attinenti a statuizioni adottate in funzione del provvedimento finale, non essendo assistite da una stabilità maggiore di quella propria di quest'ultimo, né diversamente impugnabili.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)