Sez. 1, Sentenza n. 1305 del 25/02/1980 (Rv. 404817 - 01)
ASSISTENZA E SALVATAGGIO DI NAVE - RICUPERO - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - RIMORCHIO ED ALAGGIO DI UNA NAVE A CURA DELL'ASSICURATORE PER L'ACCERTAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL NATANTE IN UN FORTUNALE - CONTROVERSIA SULL'ONERE DELLE SPESE DI RICOVERO E DI CUSTODIA IN CANTIERE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT 501 - 508 COD NAV - INAMMISSIBILITA.*
ASSISTENZA E SALVATAGGIO DI NAVE - RICUPERO - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - RIMORCHIO ED ALAGGIO DI UNA NAVE A CURA DELL'ASSICURATORE PER L'ACCERTAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL NATANTE IN UN FORTUNALE - CONTROVERSIA SULL'ONERE DELLE SPESE DI RICOVERO E DI CUSTODIA IN CANTIERE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT 501 - 508 COD NAV - INAMMISSIBILITA.*
La configurabilita del ricupero marittimo, ai sensi ed agli effetti degli artt 501-508 cod nav, postula che il natante, in conseguenza di sinistro, abbia subito una sostanziale modificazione della sua consistenza, si da venir ridotto alla condizione di rottame o relitto, inidoneo alla navigazione. Pertanto, con riguardo ad una nave che sia stata rimorchiata e tratta in secco in un cantiere, a cura dell'assicuratore, al fine del riscontro dei danni prodotti da un fortunale, e nella controversia vertente sull'Onere delle spese di ricovero e custodia in detto cantiere, l'applicazione delle citate norme non puo essere invocata per la prima volta in Sede di legittimita, ove non si sia dedotto ed accertato, nelle fasi di merito, che quella attivita dello assicuratore sia andata oltre una mera assistenza o salvataggio di natante in navigazione, sia pure in situazione di pericolo di affondamento, ed abbia integrato il ritrovamento ed il recupero di un relitto dopo naufragio, nel senso sopra specificato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Navig. art. 501, Cod. Navig. art. 508
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)