Sez. 2, Sentenza n. 13970 del 02/02/2018 Ud. (dep. 26/03/2018) Rv. 272921 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Abolitio criminis - Modifica della qualificazione giuridica del fatto - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
In caso di abolitio criminis, il giudice ha l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato, senza poter effettuare alcun approfondimento del thema decidendum, né poter modificare la qualificazione giuridica del fatto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Giudice di pace che, investito della cognizione sulla fattispecie di cui all'art. 635 cod. pen., nel testo previgente alla successiva abrogazione ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ha dichiarato, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, pur in presenza della richiesta del pubblico ministero di riqualificare il fatto come "Deturpamento e imbrattamento di cose altrui" previsto dall'art. 639 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)