Sez. 6, Sentenza n. 356 del 15/12/1999 Ud. (dep. 14/01/2000) Rv. 215285 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Abolitio criminis - Dovere del giudice della impugnazione di dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato - Sussistenza - Inammissibilità della impugnazione - Irrilevanza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
In caso di "abolitio criminis", poiché tale evento fa venire meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. In altri termini, essendo venuto meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato (imputazione-imputato), tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento (quale quello relativo alle cause di inammissibilità della impugnazione) che implichi, invece, la formale permanenza di una "res judicanda"; e ciò non diversamente da quanto è imposto al giudice nella ipotesi di morte dell'imputato, ove pure - in questo caso per il venir meno della componente soggettiva - il rapporto processuale è risolto. (Fattispecie avente ad oggetto il reato di cui all'art. 341 cod. pen., nella quale la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato che il fatto non è previsto come reato, a norma dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, pur dando atto della inammissibilità dei motivi di ricorso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)