Sez. L, Sentenza n. 5253 del 29/11/1989 (Rv. 464423 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ E TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CARICO DELLA C.I.G. - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ E TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CARICO DELLA C.I.G. - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Per le lavoratrici madri sospese ed in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni, il parametro per la Determinazione dell'indennità di maternità, di cui all'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, è costituito - secondo il disposto del primo comma dell'art. 16, che fornisce il criterio generale di computo non derogato da alcuna norma per la speciale ipotesi della lavoratrice in cassa integrazione - dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della sua stessa categoria ha percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. (Conf 3938/86, mass n 446766; (Conf 5696/85, mass n 442885).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)