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Sez. L, Sentenza n. 3938 del 13/06/1986 (Rv. 446766 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - LAVORATRICI MADRI SOSPESE ED IN GODIMENTO DEL TRATTAMENTO SALARIALE A CARICO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446766-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - LAVORATRICI MADRI SOSPESE ED IN GODIMENTO DEL TRATTAMENTO SALARIALE A CARICO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Per le lavoratrici madri sospese ed in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni il parametro per la Determinazione dell'indennità di maternità, di cui all'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, è costituito - secondo il disposto del primo comma dell'art. 16 che fornisce il criterio generale di computo non derogato da alcuna norma per la speciale ipotesi della lavoratrice in cassa integrazione - dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della sua stessa categoria ha percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. (V 5938/84, mass n 437598; (V 5392/83, mass n 430307).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)