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Sez. 1, Sentenza n. 23132 del 10/12/2004 (Rv. 578438 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO | Consulenza tecnica - UtilizzabilitĂ  - Condizioni - Rituale produzione, ovvero acquisizione nella fattispecie caratterizzata da poteri officiosi del giudice - Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
Stato
decisa il 2004-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578438-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO

Gli accertamenti peritali svolti in altri processi possono essere utilizzati dal giudice di merito ove ritualmente prodotti, ovvero, nei giudizi come quelli di opposizione a sanzione amministrativa, in cui il giudice ha poteri officiosi (art. 23, comma sesto, legge n. 689 del 1981), ove ritualmente acquisiti, in modo da garantire il contraddittorio, che altrimenti ne risulta leso. (Nella fattispecie la Corte Cass. ha escluso che, in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice di merito potesse utilizzare le risultanze di una consulenza tecnica, espletata in altro giudizio, senza acquisire agli atti la relativa relazione)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)