Sez. 2, Sentenza n. 12422 del 19/09/2000 (Rv. 540292 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO | Fra le stesse o anche altre parti - Potere del giudice - Loro utilizzazione - Ammissibilità - Consulenza tecnica espletata in diverso procedimento - Inclusione - Condizioni.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)