Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013 (Rv. 626416 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO | Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Violazione del contraddittorio - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni - Fondamento.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO
Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che non è deducibile in sede di legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo, poiché a rilevare è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)