Sez. 3, Sentenza n. 7411 del 05/07/1991 (Rv. 472943 - 01)
Responsabilità civile - Cose in custodia - Obbligo di custodia | Terreno pericoloso per causa naturale - Proprietario - Dovere di vigilanza - Contenuto - Compimento di operazioni ed esecuzione a proprie spese di opere dirette a controllare la situazione di pericolo o ad eliminarla - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Limiti.
Responsabilità civile - Cose in custodia - Obbligo di custodia
Rispetto ad un terreno pericoloso per causa naturale rientrano nel dovere di vigilanza che grava sul proprietario ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il compimento di operazioni e l'esecuzione a proprie spese di opere dirette a controllare la situazione stessa e persino ad eliminarla se questa, tenuto conto della sua fase evolutiva, della sua localizzabilità e delle sue proporzioni, sia contenibile o addirittura reversibile con l'impiego dei mezzi tecnici ed economici ordinari in relazione all'estensione e destinazione del terreno; non vi rientra, invece, l'esecuzione a proprie spese di opere che implicherebbero addirittura la trasformazione o la bonifica del terreno (che sia di misura apprezzabile) o di parte non trascurabile di esso, ovvero, in ogni caso, l'impiego di mezzi straordinari in relazione alla natura, al valore ed alla destinazione economica del fondo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)