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Sez. 3, Sentenza n. 10649 del 04/06/2004 (Rv. 573386 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Terreno pericoloso per causa naturale - Proprietario - Dovere di vigilanza - Contenuto - Compimento di operazioni ed esecuzione a proprie spese di opere dirette a controllare la situazione di pericolo o ad eliminarla - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573386-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Poiché per configurare la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è sufficiente il nesso eziologico tra evento dannoso e anomalia della cosa, sia questa originaria e naturale oppure sopravvenuta e ad opera dell'uomo, se il proprietario di un fondo a monte, pur non alterando un tracciato stradale ivi esistente, ne incrementa i detriti - nella specie terra, sassi, foglie, a seguito dell'impianto di un frutteto - senza eseguire altresì le opere necessarie ad evitare che gli agenti atmosferici naturali, pur se di entità considerevole, ma non eccezionale, li convoglino e trascinino con forza nella proprietà sottostante, allagandola, è obbligato a risarcire i prevedibili danni ad essa derivatine. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, avendo accertato che, pur trattandosi di terreno instabile e franoso, ciò non giustificava una condotta omissiva da parte del custode dell'area, e che le opere di protezione poste a carico del proprietario del fondo a monte non consistevano in un'integrale bonifica della rupe su cui era collocato il fondo, ma si esaurivano nella costruzione di un muro di contenimento idoneo a porre una naturale difesa all'immobile sottostante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)