Sez. 6, Sentenza n. 14631 del 03/11/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216322 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Imputato - Morte - Nel corso del procedimento - Pronuncia nel merito nei casi previsti dall'art. 129 cod. proc. pen. - Possibilità - Intervenuta declaratoria giudiziale della morte - Impugnazione della pronuncia da parte di un terzo per una decisione nel merito nei casi previsti dall'art. 129 - Inammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un terzo, anche se prossimo congiunto di imputato deceduto, avverso la sentenza che dichiari non doversi procedere per la morte di quest'ultimo. Se è vero che il decesso dell'imputato nel corso del procedimento non impedisce - a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - la pronuncia nel merito se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, quando la morte sia stata già dichiarata, nessun rimedio può essere processualmente proposto da terzi. Ciò, sulla scorta della previsione dell'art. 568, comma terzo, secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)