Sez. 6, Sentenza n. 34400 del 07/06/2001 Ud. (dep. 21/09/2001) Rv. 220171 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Morte dell'imputato - Pronuncia di estinzione del reato - Ricorso proposto dal difensore dell'imputato - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato è inammissibile per mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato avverso la sentenza di estinzione per ottenere una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)