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Sez. 5, Sentenza n. 15282 del 08/11/2016 Ud. (dep. 28/03/2017) Rv. 269695 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Morte dell'imputato - Impugnazione proposta dal difensore di fiducia anche su mandato e nell'interesse degli eredi - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269695-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI

È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto - avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarata all'esito del giudizio di rinvio - dal difensore di fiducia dell'imputato e dagli eredi, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma terzo, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, la quale fa cessare gli effetti della nomina. Inoltre, una volta dichiarata la morte dell'imputato, nessun rimedio processuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante la previsione dell'art. 568, comma terzo, per la quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)