Sez. U, Sentenza n. 7549 del 09/07/1991 (Rv. 473009 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere | Infrazione edilizia - Pagamento di sanzione pecuniaria - Ordinanza - Ingiunzione resa dal sindaco nel vigore della legge n. 10 del 1977 - Opposizione attinente all'"an" o al "quantum" della pretesa creditoria ovvero alla legittimità del procedimento di esazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 16 della citata legge - Sussistenza - Entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - Ininfluenza.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere
Con riguardo all'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia, resa dal sindaco nel vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 di tale legge, tanto se le contestazioni dell'opponente attengono allo "an" od al "quantum" della pretesa creditoria, quanto se si riferiscano alla legittimità del procedimento di esazione, deve essere affermata anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che detta norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia), la quale non contiene disposizioni abrogative o modificative della citata norma.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)