Sez. 3, Sentenza n. 11764 del 06/08/2002 (Rv. 556698 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Alienazione di immobile da parte del debitore - Destinazione del relativo prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Pagamento ai creditori effettuato dall'acquirente per conto dell'alienante - debitore - Revoca dell'alienazione immobiliare richiesta da altri creditori - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato impiegato dall'acquirente per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore per conto di quest'ultimo (nell'esercizio, cioè, di funzioni rappresentative o delegatorie), non applicandosi all'azione pauliana di cui all'art. 2901 cod. civ. il principio della "par condicio" sancito, per converso, a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)