Sez. L, Sentenza n. 11828 del 05/08/2003 (Rv. 565669 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Obblighi contrattuali del precedente esattore derivanti dal pregresso rapporto di lavoro - Successione del nuovo concessionario - Normativa applicabile - Deroga ex art. 6 della legge regione siciliana n. 55 del 1984 - Limiti.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE
Con riferimento al rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese concessionarie della gestione del servizio di riscossione dei tributi, il diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze del nuovo concessionario subentrante è assicurato secondo il disposto dell'art. 122 d.P.R. n. 43 del 1988, la cui applicazione è stata estesa ai dipendenti delle imprese concessionarie siciliane dall'art. 38 della legge regionale n. 35 del 1990 facendo riferimento, anziché alla data di pubblicazione del d.P.R. 1988 n. 43, al 31 dicembre 1989. Tuttavia l'art. 6 legge regione siciliana n. 55 del 1984 - che prescrive invece l'obbligo dell'esattore subentrante di riconoscere al personale mantenuto in servizio la qualifica (ed il trattamento economico corrispondente) attribuiti dal precedente esattore - trova applicazione soltanto con riguardo alle qualifiche (ed al trattamento) attribuite fino al 31 dicembre 1973, come espressamente sancito dalla stessa disposizione.
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge Reg. Sicilia 21/08/1984 num. 55 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 05/09/1990 num. 35 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)